Caratteri generali Le fondazioni sono enti giuridici in grado di fornire sia i vantaggi di un’azienda che quelli di un trust ovvero consolidamento gestione cespiti, disposizioni per i beneficiari designati, pianificazione fiscale, scopi filantropici e il più alto livello di riservatezza. Le disposizioni fiscali in materia di fondazioni in vigore a Malta sono in totale conformità con la disciplina europea, il che le rende uno strumento eccellente per la pianificazione fiscale e patrimoniale. Malta gode attualmente di un’ottima reputazione ed è un centro finanziario di punta nel Mediterraneo. La sua appartenenza all’UE fornisce agli investitori che intendono stabilirsi a Malta le opportunità conferite dal passaporto europeo. Fondazioni di scopo
Una fondazione può essere costituita con finalità benefica, filantropica o di pubblica utilità; può essere costituita come ONG o per qualsiasi scopo lecito e in tal caso viene definita “Fondazione di scopo”. Tali Fondazioni rivestono un ruolo cruciale nel mondo del volontariato. Le fondazioni possono essere costituite per qualsiasi scopo legittimo. Le fondazioni non-profit a Malta sono considerate organizzazioni di volontariato e perciò possono avanzare richiesta per essere registrate presso la commissione per le organizzazioni di volontariato. La registrazione dà diritto a numerosi privilegi e esenzioni tra cui le donazioni previste dai vari Programmi governativi. Atto costitutivo della Fondazione
L’atto costitutivo deve contenere le seguenti informazioni:
• Il nome della fondazione con la dicitura “Fondazione” al suo interno
• L’indirizzo registrato a Malta
• Scopi e finalità
• Gli assetti costitutivi con cui nasce la fondazione
• La composizione del consiglio di amministrazione, i nomi dei primi amministratori e se non ancora nominati, la procedura prevista per la nomina
• La rappresentanza legale della fondazione
• Se presente, il periodo per cui viene costituita la fondazione
• Nel caso di una fondazione i cui amministratori non risiedano a Malta, il nome e l’indirizzo di una persona residente a Malta incaricata di rappresentare la fondazione.
Nel caso si tratti di una fondazione privata, l’atto costitutivo deve contenere anche dettagli relativi a: nome dei beneficiari o, quanto meno, una dichiarazione che attesti che la fondazione è nata a vantaggio di beneficiari. Qualora i nomi dei beneficiari non siano indicati nell’atto costitutivo, vi dovrà essere una dichiarazione privata denominata “dichiarazione del beneficiario” in cui vengono indicati i beneficiari. Il documento deve essere firmato dal fondatore e sottoposto agli amministratori, inoltre deve essere autenticato dal notaio incaricato di pubblicare l’atto costitutivo. La dichiarazione, al contrario, non deve essere necessariamente resa pubblica. Finalità di una fondazione pubblica
Una fondazione pubblica può venire costituta per qualsiasi scopo, purché lecito. Qualsiasi sia l’impiego dei profitti derivanti dallo svolgimento dell’attività della fondazione, lo scopo della stessa non può esser di tipo economico o commerciale. Tuttavia alla fondazione è riconosciuto il diritto di detenere proprietà commerciali, azioni o beni fonte di guadagno, a condizione di esserne solo il proprietario passivo e non l’operatore commerciale. La fondazione può fungere, per conto di un gruppo di azionisti, da veicolo di investimento collettivo per quanto riguarda un bene proprio, condiviso o un comune insieme di beni. Anche in questo caso, la fondazione può essere unicamente il proprietario passivo di tali bene, mentre la loro amministrazione è da affidare a un terzo soggetto. Altre importanti caratteristiche
Di seguito, elenchiamo alcune altre importanti caratteristiche proprie di una fondazione maltese:
• I fondatori hanno il diritto di modificare o decidere lo scopo della fondazione anche dopo la sua costituzione
• I fondatori possono essere anche beneficiari purché sia previsto un amministratore esterno
• Ai sensi delle Leggi di Malta, una fondazione maltese può venire ri-domiciliata al di fuori di Malta e una fondazione domiciliata all’estero può venir ri-domiciliata a Malta
• Una fondazione maltese può essere costituita a partire da un trust esistente e viceversa. Ciò assicura continuità giuridica, anche se sotto una forma differente e al contempo offre la possibilità di adattarsi ai nuovi requisiti.
• La fondazione può adottare lo status fiscale che meglio si adatta alle sue esigenze
• Gli amministratori possono aver base all’estero ma necessitano di un rappresentante in loco
Regime fiscale
Le disposizioni maltesi in materia di fondazioni rappresentano un ulteriore motivo per cui tale entità giuridica riscuote tanto interesse, infatti prevedono una certa flessibilità e la possibilità di pianificazione fiscale. L’imposta netta sul surplus di reddito può essere pari allo 0% nel caso di organizzazioni filantropiche, o arrivare a un massimo del 5% se la fondazione ha i requisiti per essere soggetta all’imposta sul reddito delle società.