Istituti di credito

Istituti di credito (autorizzati e regolati secondo il Banking Act del 1994) Introduzione

Legge sull’attività bancaria (Banking Act) del 1994 – Capitolo 371 – La Legge ha modernizzato la legislazione bancaria maltese, ha sostituito il Banking Act del 1970 e ha allineato l’operato dei soggetti locali alle pratiche internazionali. La Legge, entrata in vigore il 15 novembre 1994 mediante Nota Legale 155 del 1994, è stata modellata sulla base delle Direttive europee applicabili allo scenario bancario di Malta.

Nel redigere la bozza di legge del 1994, facente parte del Pacchetto Legislativo Finanziario del 1994 approvato dal Parlamento all’unanimità, particolare attenzione fu rivolta al fatto che l’Atto dovesse essere di uno standard tale da attrarre a Malta gli istituti bancari internazionali e da offrire agli istituti di credito maltesi uno scenario migliore in cui operare. Da allora l’Atto è stato sviluppato tanto da diventare un rispettato quadro normativo che ad oggi sostiene un settore bancario stabile ancorché versatile.

La Legge costituisce la base legale che regola le banche e gli istituti di credito costituiti a Malta o che operano a o da Malta. L’articolo 5 dell’Atto stabilisce che nessun’attività bancaria può essere condotta a o da Malta se non da un soggetto in possesso di licenza rilasciata ai sensi dell’Atto dall’Autorità maltese per i servizi finanziari (Malta Financial Services Authority – MFSA) quale autorità competente. Inoltre, ai sensi dell’articolo, un istituto di credito provvisto di licenza o autorizzazione equivalenti non maltesi non potrà aprire una filiale, un’agenzia, un ufficio o stabilire una società sussidiaria a Malta finché non sarà in possesso di una licenza rilasciata ai sensi della Legge dall’Autorità Competente. Ciò nonostante, un istituto di credito provvisto di licenza o autorizzazione equivalenti valide in un Paese europeo o SEE sarà autorizzato a esercitare i suoi diritti ai sensi delle normative europee. Definizione di “attività bancaria”

L’articolo 2 (1) dell’Atto definisce l'”attività bancaria” come “…l’attività di un soggetto che, come stabilito dal subarticolo (2), accetta depositi di denaro dal pubblico prelevabili o rimborsabili a vista o alla scadenza prestabilita o con preavviso, o chi prende in prestito o raccoglie denaro dal pubblico (incluso il prender in prestito o raccogliere denaro mediante l’emissione di obbligazioni o capitale obbligazionario o altri strumenti generanti debito), in entrambi i casi allo scopo di impiegare il denaro, o parte di esso, concedendo prestiti o investendolo per conto e a rischio della persona che accetta tale somma di denaro”.

Gli istituti di credito sono il perno del processo di assegnazione tra l’ultimo dei prestatori e l’ultimo dei debitori di fondi. Ne consegue che l’accettazione di depositi o altri fondi rimborsabili è legata indissolubilmente all’obbligo di garantire linee di credito o di investire il denaro per conto e a rischio della persona che accetta tali fondi. Un’impresa che si limiti a una sola delle due attività non rientra in questa definizione e non ricade necessariamente nell’ambito di applicazione dell’Atto.

Un istituto che, sulla base dei suoi memorandum e articoli di associazione, ha la possibilità formale di impegnarsi in attività bancarie quali quelle descritte nel paragrafo precedente ricade nell’ambito di applicazione dell’Atto. La possibilità di svolgere una qualsiasi delle attività menzionate è sufficiente per avanzare richiesta di licenza. Il fatto che l’istituto svolga una sola o molteplici delle attività in oggetto non è rilevante. D’altro canto, il semplice fatto che una persona o un’azienda perseguano l’attività bancaria, autorizzate o meno a svolgere tali attività in base ai loro memorandum e articoli di associazione, non è rilevante. Tale fatto, di per sé, fà della persona o dell’azienda in oggetto, un istituto di credito che andrebbe opportunamente regolato.

Le attività svolte da un istituto di credito autorizzato ai sensi dell’Atto comprendono, oltre all’attività bancaria di cui sopra, anche le seguenti ulteriori attività: 1. Leasing finanziario

2. Servizi di pagamento come definiti dal Finacial Institutions Act

3. Emissione e amministrazione dei mezzi di pagamento (assegni turistici, assegni circolari o qualsiasi atro strumento affine che non rientri nelle attività coperte dal punto 2)

4. Pegno e ipoteca

5. Trattare per proprio conto o per conto dei clienti in:

a. Strumenti del mercato finanziario (assegni, banconote, certificati di deposito e strumenti affini)

b. Cambio estero

c. Contratti finanziari a termine standardizzato e opzioni

d. Strumenti relativi al tasso di cambio e al tasso di interesse

e. Valori mobiliari

6. Partecipazione nell’emissione di valori mobiliari e fornitura dei relativi servizi

7. Consulenza alle aziende per quanto concerne la struttura del capitale, la strategia industriale e questioni affini nonché consulenza e servizi relativi alle fusioni e alle acquisizioni

8. Intermediazione finanziaria

9. Gestione del portfolio aziendale e consulenza

10. Custodia e gestione dei valori mobiliari

11. Valutazione del merito creditizio

12. Servizi di custodia

13. Emissione di denaro elettronico

Chi intende richiedere la licenza per istituto di credito deve possedere un capitale minimo proprio pari a €5.000.000. L’attività di un istituto di credito deve essere diretta a Malta da almeno due individui. Inoltre gli azionisti, i vigilanti e chi guiderà effettivamente l’attività dell’istituto di credito dovranno essere persone di provata onestà e integrità per poter garantire una gestione prudente dell’istituto.

Gli istituti di credito autorizzati a svolgere l’attività bancaria a o da Malta sono tenuti a rispettare le norme e le direttive europee in materia di servizi finanziari e gli adattamenti apportati ad esse dalla Commissione. Tali norme vengono formulate e periodicamente aggiornate nell’ottica di rafforzare la normativa finanziaria a seguito della recente crisi economica.

Ai sensi dell’articolo 4 (2) dell’Atto, l’autorità competente quale definita all’articolo 3 (1) dell’Atto può stabilire regole relative all’attività bancaria se necessario per conferire effettività alle disposizioni dell’Atto. L’autorità può correggere o revocare tali regole. Al momento vi sono quattordici regole sull’attività bancaria che le banche maltesi sono tenute a osservare in fase di ottenimento della licenza e su base continuativa. Una copia delle regole è scaricabarile dal sito internet dell’Autorità.

Malta – il centro finanziario di punta del Mediterraneo

Nonostante sia lo Stato membro dell’UE più piccolo per estensione, Malta sta emergendo come uno dei centri finanziari a più rapida crescita. Le due lingue ufficiale del Paese sono il Maltese e l’Inglese. L’Inglese scritto e parlato è diffuso su tutto il territorio e viene utilizzato nelle scuole e nel mondo degli affari.

La posizione geografica dell’Isola è estremamente vantaggiosa, trovandosi Malta al crocevia tra Europa e Africa. La lunga e consolidata tradizione democratica del Paese e la sua appartenenza all’UE testimoniano e garantiscono il rispetto costante dello stato di diritto.

Le performance economiche e tributarie di Malta negli ultimi tre anni sono state agli antipodi rispetto alla tendenza registrata negli altri Stati dell’UE. Il Paese ha un unico organo normativo per quanto riguarda i servizi finanziari, ovvero il Malta Financial Services Authority (MFSA). L’Autorità è vicina ai suoi utenti e aperta alle loro richieste. La MFSA è responsabile di tutti i servizi finanziari autorizzati dell’Isola.

Le società registrate a Malta possono godere di un efficiente scenario fiscale, di un sistema di piena imputazione e di Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale stipulate con più di cinquanta Paesi.

Malta è un centro finanziario altamente sviluppato in cui i servizi finanziari e di intermediazione e i settori ad essi collegati costituiscono attualmente circa il 12% del PIL. Secondo le previsioni questa percentuale dovrebbe raddoppiare nel corso del prossimo decennio. Tutte le transazioni locali e straniere sono condotte in maniera sicura e efficiente dalle banche maltesi e non mediante l’impiego delle ultime tecnologie.

Malta offre eccellenti possibilità per quanto riguarda il trasferimento di attività connesse ai servizi finanziari, un costo della vita più che dimezzato rispetto alla media europea e un ambiente lavorativo sicuro e confortevole in cui le iniziative imprenditoriali sono benvenute e incoraggiate.

This entry was posted in Publicazioni. Bookmark the permalink.

Comments are closed.